CODICE ETICO
LEGA PRO

La Lega Italiana Calcio Professionistico ritiene lo sport un momento fondamentale nella formazione dell’individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana; pertanto, richiamando il valore vincolante dei principi olimpici e le ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo sport, e al calcio in particolare, dall’Ordinamento giuridico italiano, adotta, il presente “Codice etico” contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che devono rispettare la Lega e le Società sportive. L’osservanza del Codice etico è essenziale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione dello sport del calcio, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo. E’ uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo integrale della persona attraverso il calcio, per garantire l’autenticità dei valori promossi. I principi e le norme del Codice etico trovano applicazione anche nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche, con le Istituzioni Sportive e, in particolare, con ogni altro soggetto dell’ordinamento federale. Le norme contenute nel Codice etico integrano e completano le disposizioni dell’ordinamento giuridico generale e dell’ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione, come regole di condotta per i soggetti Destinatari.

INTRODUZIONE

Scopo
Il presente Codice Etico ispirandosi ai valori morali e sociali della Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito Lega Pro o Lega) conformi ai principi indicati dal CIO, dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC, vuole essere uno strumento per il conseguimento del rispetto e della disciplina etica, morale e sociale nonché della certificazione etica di qualità dei club in ambito sportivo.

Destinatari
Il Codice Etico è vincolante e deve essere osservato:

1) da tutto il personale della Lega Pro e da ogni soggetto che, in qualunque modo, svolge attività in nome e/o per conto della Lega Pro, inclusi coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente, i Revisori, i collaboratori, i partner ed i consulenti esterni (di seguito per brevità “Destinatari”);

2) da tutte le società sportive associate alla Lega Pro, inclusi i dirigenti, i tesserati, i collaboratori e coloro che svolgono attività in nome e per conto delle stesse.

Obbligatorietà
I Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali Lega Pro si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Osservanza delle norme
La Lega Pro considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento. Tutti i soggetti che operano in Lega Pro sono tenuti all’osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Tali principi costituiscono il fondamento delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico; pertanto, qualsiasi azione o obiettivo perseguito dalla Lega Pro non deve contravvenire a tali norme.

Sistema di Controllo Interno
L’insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Lega Pro atti ad assicurare con ragionevole certezza: il raggiungimento degli obiettivi; l’adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne; l’affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano all’interno della Lega o che debbano essere divulgate ai terzi; la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico.

Segnalazioni
Tutti i Destinatari del Codice Etico di Lega Pro hanno la possibilità di comunicare e/o segnalare al Comitato Etico quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice Etico. La Lega Pro non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti dei collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede. Ogni segnalazione deve esser trattata con la massima riservatezza.

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro segnalerà al Comitato Etico i fatti e gli episodi riconducibili alle società associate a Lega Pro che risultano in contrasto con le disposizioni del Codice Etico e, comunque, utili alla certificazione etica e di qualità dei club.

Titolo I Capo I
Art.1 Principi generali

1.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici.

1.2 Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro il mach-fixing, contro la violenza (sia fisica, sia verbale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

Art. 2 Principi di legalità
2.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a  quelli adottati dalla FIGC e dalla Lega Pro.

2.2 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nel mondo sportivo.

Art. 3 Principi di leale cooperazione
3.1 I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni Sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC e della Lega Pro, l’applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

Art. 4 Principi di lealtà sportiva
4.1 I Soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di fair play sportivo e finanziario.

4.2 Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

4.3 Si impegnano pertanto a rifiutare e denunciare la pratica di doping.

4.4 Si impegnano a rifiutare e a denunciare immediatamente ogni possibile contatto/colloquio/informativa, tesa all’alterazione della performance sportiva o del risultato agonistico, in quanto finalizzata alla pratica delle scommesse sportive; ciascuno dei soggetti Destinatari del presente codice si obbliga pertanto in prima persona ad essere parte attiva nella lotta al match-fixing ritenendo tale pratica illecita uno strumento che mina le stesse radici dello sport.

4.5 In osservanza di questo impegno, i soggetti Destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive, direttamente o per interposta persona, che abbiamo ad oggetto partite di calcio né possono accettare doni, omaggi, utilità; assumono altresì l’obbligo di denunciare immediatamente ogni forma di raccomandazione o invito teso ad influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco.

4.6 Lega Pro, nel rispetto delle competenze degli altri organi di governo e di giustizia sportiva ed amministrativa, promuove presso le associate e/o le Istituzioni iniziative finalizzate al corretto e leale svolgimento delle proprie competizioni. Tali iniziative sono rivolte alla prevenzione di frodi sportive comunque causate (a titolo esemplificativo: scommesse, accordi illeciti e doping).

4.7 La Lega Pro considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice. I Destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possono ledere l’immagine della Lega adoperandosi per il rispetto della stessa.

Art. 5 Principio di tutela della persona
5.1  I soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere mediante la rete (cd. cyberbullismo).

5.2  Lega Pro promuove condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità. In quanto organizzazione di società sportive calcistiche, Lega Pro promuove iniziative volte alla tutela della salute degli atleti e del personale delle associate.

5.3  I Destinatari del codice etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza. Lega Pro promuove iniziative volte a combattere fenomeni di violenza connessi allo svolgimento delle proprie competizioni calcistiche.

5.4  Le Società sportive e i loro Dirigenti devono garantire che l’attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale. Le società devono inoltre vigilare i propri sportivi tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.

5.5  Le società devono, altresì, promuovere e tutelare la formazione dei giovani sportivi professionisti sul piano tecnico-sportivo e favorire la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno degli stessi; devono, inoltre, farsi promotrici della cultura del rispetto fisico e morale dell’avversario sportivo.

5.6  In Lega lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità; il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per gli avanzamenti di carriera e retributivi, garantendo trasparenza sul metodo della valutazione e sulle modalità di comunicazione. La Lega Pro si impegna a mettere a disposizione dei dipendenti e collaboratori adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale.

5.7  I Destinatari del Codice etico, ed in particolare le Società, i Dirigenti, il personale medico e paramedico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

5.8  Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società sportive, Dirigenti, tecnici e Atleti, tutti i soggetti Destinatari del Codice etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

5.9  Sono richiamati, in quanto applicabili all’ambito sportivo, i principi vigenti in base all’ordinamento giuridico generale, all’ordinamento sportivo e alle disposizioni dell’Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Trattamento informazioni riservate e tutela dei dati personali
6.1  Al fine di tutelare i principi di cui al precedente art. 5, comma 9, è priorità di Lega Pro tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della Lega sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi.

6.2 In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i Destinatari che, per ragioni d’ufficio, vengono a conoscenza di:

a. informazioni riservate della Lega Pro;

b. informazioni riservate o privilegiate di qualunque società associata Lega Pro;

c. informazioni riservate sui tesserati delle società sportive associate Lega Pro; hanno il dovere di non comunicarle ad altre associate e a terzi se non per ragioni di ufficio o professionali e nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I Destinatari hanno, altresì, l’obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti.

6.3 Nella comunicazione a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l’obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.

6.4 La circolazione interna, quella verso le associate ed i terzi dei documenti attinenti le informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi a Lega Pro ed alle società associate, nonché indebite divulgazioni.

6.5  I Destinatari sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione del rapporto intercorrente con la Lega, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle Istituzioni interessate.

6.6   In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, a norma del D. Lgs. n. 196/2003 è considerato “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

6.7   Al fine di garantire la tutela dei dati personali della Lega e delle società associate, Lega Pro si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

– trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;

– liceità e correttezza del trattamento;

– pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell’interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);

– la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell’interessato (salvo nei casi previsti dalla legge);

– la garanzia di qualità e correttezza dei dati.

Art. 7 Principi di responsabilità sociale
7.1 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia – e in particolare del calcio – i soggetti Destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

7.2 Tali comportamenti devono realizzarsi:

– in condotte economiche che assicurino una esemplare gestione finanziaria tale da garantire la continuità societaria nel contesto territoriale;

– in condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti alla vita – tecnico-sportiva ed economica – della società, sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito di qualsiasi provenienza;

– in condotte amichevoli nei confronti delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, dei giovani e delle loro associazioni, evitando ogni discriminazione in base all’età, al sesso, orientamento religioso e alla nazionalità.

– in condotte di amichevole accoglienza nei confronti dei media, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra il diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.

Art. 8 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti
8.1 I Destinatari del codice etico devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell’immagine del CONI, della FIGC, della Lega Pro, delle associate, dei tesserati e dei soggetti comunque coinvolti nell’organizzazione delle competizioni.

8.2 La Lega Pro aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative delle società associate, promuovendo in ogni sede e con ogni mezzo consentito ed eticamente idoneo gli interessi generali e collettivi delle medesime, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge, da norme, da regolamenti o dall’ordinamento federale; evita ogni comportamento che possa favorire singole associate a svantaggio di altre.

8.3 Nei rapporti con le Istituzioni ed i funzionari pubblici i Destinatari del codice etico debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione.

Nessuno dei Destinatari deve promettere o versare somme, promettere o corrispondere somme a pubblici funzionari a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Lega Pro o di società sportive, anche se a seguito di illecite pressioni. Nessuno dei Destinatari può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

8.4 Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i Destinatari verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o Istituzioni pubbliche ad altre componenti del Sistema Federale.

8.5 E’ fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria (che, peraltro, integrano gli estremi della fattispecie di reato di cui all’art. 377 c.p. e sono, quindi, punibili penalmente) o agli organi di giustizia sportiva, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

8.6 Nell’ambito dei rapporti con gli organi di vigilanza sportivi (F.I.G.C., CO.VI.SOC, CONI) e statuali (Garante per la Protezione dei Dati Personali, AGCOM, Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, etc.) o indagini (autorità di pubblica sicurezza, giudiziaria, tributaria, sanitaria ecc.), la Lega Pro e le società sportive supportano a livello organizzativo e documentale la loro attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive.

8.7 Ai collaboratori esterni della Lega Pro (consulenti, agenti, rappresentanti, Advisor, intermediari, etc.) è richiesto di osservare i principi etici e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.

8.8 Tutti i Destinatari in relazione alle proprie mansioni, devono: osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;

–  selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione

–  applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;

– richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente Codice e includere nei contratti, l’obbligo espresso di attenersi ai principi del presente Codice Etico;

– segnalare tempestivamente al proprio referente qualsiasi comportamento del collaboratore esterno che appaia contrario ai principi etici od alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.9 Relazioni con i partner: la moderna complessità dell’erogazione del servizio di organizzazione degli eventi calcistici e le modalità di commercializzazione  dei diritti      audiovisivi           e     promo-pubblicitari possono comportare la partecipazione di altri soggetti o partner. Questo si attua mediante la costituzione di accordi o rapporti di partnership.

8.10 Nello sviluppo di queste iniziative tutti i partner devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.

I Destinatari devono:

– instaurare rapporti solo con partner o altri soci che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici comparabili a quelli della Lega Pro;

– assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento sfavorevole o penalizzante rispetto alla sua contribuzione;

– assicurare parità di trattamento a coloro che partecipino alla contrattazione;

– assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;

– segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento da parte di un partner o di un socio che appaia contrario ai principi, ai valori ed alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.11 Relazioni con organi di stampa: i rapporti con la stampa sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità. Ai Destinatari non è consentito rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell’immagine della Lega Pro, delle associate, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nell’organizzazione delle competizioni della Lega Pro.

8.12 Sistema di Controllo Interno: Lega Pro ha posto come elemento cardine della propria organizzazione l’individuazione di un adeguato ambiente di controllo, che contribuisca al miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività della Lega e relativamente al quale i Destinatari siano adeguatamente sensibilizzati.

8.13 Trasparenza della contabilità: Lega Pro è consapevole dell’importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Lega stessa o di soggetti terzi.

8.14 Le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, devono riflettere la natura dell’operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive. Le rilevazioni contabili devono consentire di:

– produrre situazioni economiche, patrimoniali accurate(bilanci, documenti informativi, etc.);

– dimostrare la correttezza e la trasparenza delle operazioni riferibili alla ripartizione dei proventi della commercializzazione dei diritti televisivi, così come disciplinata dalla normativa vigente e dalle delibere assembleari;

– fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società o di terzi anche in relazione all’utilizzo di finanziamenti pubblici;

– effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

8.15 Tutti i Destinatari del Codice sono dunque tenuti:

– ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte;

– ad adoperarsi affinché le informazioni ed i documenti forniti dietro richiesta del collegio dei Revisori siano tempestivamente predisposti in conformità ai principi di questo Codice Etico ed alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Lega Pro.

8.16 Gli stessi principi e regole di comportamento saranno adottati dalla Lega Pro in occasione degli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell’attività agonistica.

8.17 Tutti i Destinatari del presente codice sono a conoscenza del modello gestionale ex Legge 231 adottato dalla Lega e si obbligano ad osservare le procedure in esse previste ed ogni opportuna cautela al fine di prevenire eventuali violazioni.

8.18 I Destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto della Lega Pro, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità utilizzando al meglio strumenti e tempo a loro disposizione ed assumendo le loro responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

Art. 9 Conflitto di interessi
9.1  Tutti i Destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nel mero interesse della Lega e delle società sue associate; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte nella Lega, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. I nominati a cariche della Lega devono svolgere il mandato nell’interesse della Lega stessa e delle associate secondo le linee di indirizzo ricevute e avendo cura di informare tempestivamente gli organi associativi sullo svolgimento del mandato.

9.2 Qualora uno dei Destinatari si trovi in una situazione che può costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalarla tempestivamente al proprio superiore affinché ne sia valutata l’effettiva presenza e definito l’eventuale intervento.

Art. 10 Principi di obbligazione etica
10.1  La richiesta di associazione alla Lega delle Società sportive e di tesseramento degli sportivi, siano essi Dirigenti, tecnici o Atleti, comporta la conoscenza e la adesione a tutti i principi ed ai canoni di condotta previsti dal Codice etico.

10.2   I principi e le norme del Codice etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei Destinatari sia in sede di denuncia sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall’Ordinamento sportivo.

10.3   La presente codificazione non esaurisce in ogni caso l’intero elenco delle condotte eticamente sensibili, costituendone una tipizzazione di massima che non esclude la configurabilità, da parte del Comitato etico, di altre e diverse condotte che comunque violino i principi generali enunciati nel Codice.

Art. 11 Gestione delle iniziative sociali e benefiche
11.1 Nello svolgimento di attività liberali o di sponsorizzazione e nell’organizzazione di eventi a scopi benefici, la Lega Pro adotta criteri di massima trasparenza e correttezza nella conduzione di tali attività.

11.2 Oltre a quanto sopra, la Lega Pro si impegna pubblicizzare l’evento ed a conferire la liberalità e/o la sponsorizzazione in maniera che tutti i soggetti coinvolti siano pienamente consapevoli dello scopo, dell’entità e delle responsabilità dell’iniziativa.

Art. 12 Comitato etico per la vigilanza
12.1   E’ istituito presso la Lega Pro un Comitato per la vigilanza in merito all’attuazione delle previsioni del Codice etico, delle norme e dei principi in esso richiamate, delle disposizioni afferenti ai protocolli di intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA e AIAC, ivi compreso il protocollo relativo al cd. “indice di gradimento”, nonché per la certificazione etica e di qualità dei club.

12.2 Il Comitato Etico è costituito da un Presidente e cinque componenti tutti i designati dall’Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato etico restano in carica per un quadriennio olimpico. I membri del Comitato etico sono scelti fra personalità di alto profilo morale, che abbiano svolto attività e funzioni di prestigio nazionale in ambito universitario, professionale, sportivo, culturale o religioso..

12.3  Il Comitato etico si riunisce, su iniziativa del proprio Presidente o di almeno tre componenti, presso la Lega Pro ovvero in ogni luogo del territorio nazionale secondo i programmi di lavoro stabiliti dallo stesso Comitato.

12.4  Formazione e comunicazione: il Comitato Etico ha la responsabilità di predisporre ed attuare appropriati piani di comunicazione interna e di formazione per la divulgazione e la conoscenza del Codice Etico. Analoghi piani di comunicazione vengono realizzati per rendere noto all’esterno della Lega Pro i contenuti del Codice Etico e per portare a conoscenza Lega Pro dei pareri di incongruenza in merito ad eventuali violazioni del Codice Etico in modo che Lega Pro possa procedere, ove necessario, alle opportune segnalazione. Il Comitato Etico provvede, altresì, a predisporre un regolamento per la certificazione etica e di qualità dei club associati a Lega Pro.

12.5  Il Comitato Etico vigila sul generale rispetto dei principi etici da parte dei soggetti Destinatari del Codice in tutte le loro attività, individuali o societarie, ed in ogni manifestazione o evento rilevante sul piano agonistico, sportivo-istituzionale e sociale che li veda interessati.

12.6 Il Comitato Etico, acquisita da qualsiasi fonte la notizia di fatti rilevanti per le proprie funzioni, avrà la facoltà di accesso alla documentazione di pertinenza dei soggetti Destinatari del presente Codice, gestita o conservata dalla Lega Pro o dalle società sportive, anche di natura economico-finanziaria o legale, per effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari. Il Comitato può convocare ai fini informativi tutti i soggetti che riterrà di udire, consultare nell’ambito delle proprie competenze. I Destinatari del presente Codice non potranno rifiutarsi di cooperare con il Comitato etico ove richiesti. Il rifiuto della collaborazione configura grave violazione dei principi etici fondamentali.

12.7 Il Comitato etico riferisce della propria attività con una Relazione annuale indirizzata al Presidente e al Consiglio Direttivo della Lega Pro. Nella Relazione, il Comitato etico ha facoltà di proporre iniziative o azioni della Lega Pro dirette alla prevenzione di fatti contrari all’etica sportiva. Il Comitato etico ha facoltà di avanzare osservazioni al Consiglio Direttivo nel corso dell’annata sportiva ogni qualvolta lo ritenga necessario.

12.8 Spettano al Comitato etico le iniziative di revisione periodica ed aggiornamento del presente Codice etico mediante la formulazione di apposite proposte al Consiglio Direttivo.

12.9 Il Comitato etico usufruisce, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell’organizzazione, delle strutture logistiche ed operative, nonché del personale della Lega Pro, previo coordinamento con il Segretario della Lega.

Capo II
 Art. 13 Sistema disciplinare e sanzionatorio

13.1 L’osservanza delle norme contenute nel Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti ed i collaboratori di Lega Pro.

13.2 L’osservanza del Codice Etico rappresenterà, altresì, elementi di valutazione nella cornice delle attività svolte da ciascuno dei Destinatari.

13.3 L’inosservanza, anche di uno dei principi e delle regole di comportamento costituisce un inadempimento degli obblighi contrattuali che può legittimare la Lega Pro a sospendere l’esecuzione del contratto o, nei casi più gravi, a risolvere lo stesso con effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni. Nelle ipotesi di violazioni che il Comitato Etico riterrà lievi, Lega procederà con semplice richiamo.

13.4  Sanzioni a carico del personale di Lega: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico da parte dei Dipendenti sono valutate nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti e sono punite con le stesse sanzioni ivi indicate, proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti.

13.5  Sanzioni a carico di collaboratori/consulenti esterni: le violazioni delle norme comportamentali costituiscono violazioni degli obblighi contrattuali al cui verificarsi Lega può determinarsi per la sospensione o la risoluzione contrattuale, fermo restando la possibilità per Lega di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione commessa. Salvo le ipotesi di violazioni gravi, Lega può procedere con semplice richiamo.

13.6 Sanzioni a carico di dirigenti di Lega Pro titolari di contratto di lavoro: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico da parte dei Dirigenti sono valutate nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti e sono punite con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti.

13.7 Sanzioni a carico di dirigenti di Lega Pro la cui carica è elettiva: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico da parte di dirigenti la cui carica è elettiva sono valutate nel rispetto delle disposizioni federali in materia. Nelle ipotesi di violazioni che il Comitato Etico riterrà lievi, Lega procederà con semplice richiamo.

Titolo II
Principi di condotta delle Società sportive

Art. 14 Politiche di sicurezza legale

14.1 Le Società sportive, quali soggetti di diritto dell’ordinamento giuridico generale, organizzati nelle forme delle società di capitali, operano nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea, vigilando in modo costante e penetrante su ogni settore e funzione dell’organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali.

14.2 Le Società prescelgono i candidati alla nomina in organi sociali fra persone dotate, oltre che di riconosciuta professionalità e capacità operativa e imprenditoriale sportiva, di  comprovati requisiti di integrità, onestà e moralità. Non è ammessa la candidatura di persone che abbiano precedenti o pendenze per comportamenti delittuosi né di soggetti che abbiano subito sanzioni per fatti connessi alla partecipazione a scommesse su eventi sportivi. I candidati alla nomina di componenti degli organi societari di gestione e di controllo, alla nomina di dirigente, sportivo o non sportivo, dovranno essere in grado di esibire la certificazione antimafia così come previsto nel Protocollo d’Intesa col Ministero dell’Interno del 18 maggio 2016.

14.3 Le Società sportive, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi nonché tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano per impedire che anche solo quote minime e non determinanti del capitale sociale siano possedute, direttamente o per interposta persona, da soggetti giuridici, che siano infiltrati da entità o persone in relazione con la criminalità organizzata. Le Società si impegnano affinché siano in posizione di soci unicamente soggetti che, per tutta la loro permanenza nel capitale sociale, siano in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall’ordinamento italiano. Le Società sportive vigilano altresì per impedire che proventi da iniziative illecite, penale o extra-penali, siano investiti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modalità, anche diversi dalla sottoscrizione di quote del capitale sociale, nel loro patrimonio.

14.4  La condizione di assenza di sentenze passate in giudicato per i reati di cui alla L. 401/1989 e alla L. 376/2000, per i reati di truffa e appropriazione indebita, nonché di assenza di pene accessorie quali quelle della interdizione dall’esercizio di una professione o dall’esercizio di impresa ed il possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere in capo ai soci, ai componenti degli organi societari e ad ogni altro Dirigente, sportivo o non sportivo, per tutta la durata della loro carica e comunque per tutto il periodo di permanenza dell’affiliazione in capo alla società sportiva (come previsto nel Protocollo di cui al comma 14.2). La condizione di assenza di carichi penali pendenti di soci, amministratori, titolari degli organi di controllo contabile, Dirigenti e dei soggetti di cui all’art. 22 e 22 bis NOIF sarà comunque oggetto di valutazione ai fini della certificazione etica e di qualità dei club associati di Lega Pro.

14.5 Le Società sportive, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessun socio ovvero titolare di organi sociali o dirigente societario, sportivi e non sportivi, e nessun tesserato partecipi a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali.

Art. 15 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi
15.1  Le Società sportive osservano le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Pro e dall’Ordinamento giuridico generale e promuovono e adottano   tutte   le   misure   e   procedure  di   propria   spettanza, destinando   allo   scopo  il   personale  e  le   risorse       adeguati.     In particolare, le Società si impegnano a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente         le misure   di   sicurezza   generali  previste dall’Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo.

15.2 Le Società sportive si impegnano a porre in essere le attività necessarie per l’attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA, AIAC in ordine all’indice di gradimento siglato il 4 agosto 2017, e, quindi, a far rispettare il REGOLAMENTO di COMPORTAMENTO del tifoso, applicando il “gradimento” per le ipotesi in cui le disposizioni in esso contenute siano violate. Per i casi in cui si verifichino le predette violazioni le società sportive aderenti a Lega Pro si impegnano:

– a comunicare tempestivamente alle questura territoriale competente la sospensione o l’interruzione del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del “REGOLAMENTO di COMPORTAMENTO del tifoso1”, indicando gli estremi del tifoso identificato;

– a comunicare tempestivamente alle società di cui saranno ospiti nelle trasferte previste dal calendario, la sospensione o l’interruzione del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del “REGOLAMENTO di COMPORTAMENTO del tifoso”, indicando i soli estremi del tifoso identificato.

15.2 bis Le società sportive si impegnano a mantenere un costante dialogo, attraverso le figure a ciò preposte, con le competenti autorità di sicurezza al fine di favorire lo scambio di informazioni nello spirito della più ampia collaborazione, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare per evitare il verificarsi di disordini.

15.3 Le Società sportive e tutti i loro Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, evitano, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i media che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza sia negli stadi sia fuori dall’area di pertinenza degli impianti sportivi.

Art. 16 Politiche di fair-play finanziario
16.1  Le Società sportive osservano le politiche della FIFA, dell’UEFA, della FIGC e della Lega Pro e promuovono tutte le misure finalizzate ad una gestione corretta e tendenzialmente in equilibrio dei propri

1 Il Regolamento di Comportamento del tifoso è l’insieme delle norme etiche e comportamentali che il tifoso è tenuto ad osservare sia all’interno dello stadio, sia nei confronti della propria squadra (anche tramite l’uso dei social) in occasione di eventi sportive e, comunque, delle gare, ivi comprese le disposizioni del Regolamento d’uso dello Stadio. La violazioni di tali disposizioni regolamentari, fa scattare la sospensione o la revoca del gradimento, quale decisione della società sportiva in ottemperanza al Protocollo del Ministero dell’interno del 4 agosto 2017. Gli assetti finanziari, in modo da assicurare la piena operatività, sotto tali profili, per tutto l’arco di permanenza nei livelli agonistici di competenza.

16.2 Le Società sportive dimensionano i propri programmi di spesa e le fonti di costo, annuali e pluriennali, in funzione delle risorse disponibili e della capacità d’investimento, rifiutando operazioni di natura o impatto economico, che siano tali da alterare l’autonoma capacità di equilibrio finanziario. A tale scopo, le Società svolgono le più approfondite ed appropriate indagini tecniche anche in via preventiva alla presentazione della richiesta di affiliazione o iscrizione, in modo da certificare, anche mediante la predisposizione di bilanci previsionali, la sussistenza dei richiesti requisiti economico-finanziari per ciascun campionato.

Art. 17 Politiche di fair-play organizzativo
17.1 Le Società sportive danno attuazione alle politiche della FIGC e della Lega Pro, volte a predisporre adeguati assetti sportivo- organizzativi, inserendo nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell’impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il cumulo delle cariche in capo agli stessi nominativi, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione.

Art. 18 Politiche di repressione degli illeciti
18.1 Le Società sportive, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico statuale sportivo, commessi sia da soggetti interni alle stesse, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati,  sia da soggetti esterni alle stesse, hanno l’obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura federale quanto ai competenti organi di polizia giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L’obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.

18.1 bis Le società sportive si impegnano a segnalare alle competenti Autorità i tifosi verso i quali si sono presi provvedimenti di sospensione o interruzione del “gradimento” per violazioni.

18.2 L’obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociale o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società sportiva si sia o meno attivata nel senso prescritto.

18.3 In via preventiva, in materia di scommesse sportive, sebbene lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, le Società sportive sono tenute ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia. Le Società promuovono, dunque, attività e programmi di informazione e prevenzione rivolti ai propri tesserati, siano essi Atleti, Tecnici o Dirigenti.

Titolo III
Principi di condotta dei Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati

Art. 19 Canoni di rispetto della legalità

19.1 I Dirigenti sportivi devono comportarsi in tutta la loro attività in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa e seguire i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali. Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio.

19.2 La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l’ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva, e, comunque, per tutto il periodo di permanenza nei livelli competitivi della Lega Pro.

Art. 20 Canoni di condotta in materia di scommesse sportive

20.1 Costituisce essenziale specificazione ed attuazione del più generale dovere di legalità, il rigoroso rispetto delle norme derivanti dalle leggi generali dello Stato nonché dagli atti normativi e regolamentari del C.I.O, dell’U.E.F.A., del C.O.N.I., della F.I.G.C. ed della Lega Pro e in particolare le Norme Organizzative Interne Federali – N.O.I.F. ed il Codice di giustizia sportiva, emanati dalla

F.I.G.C. – in materia di scommesse sportive.

20.2 Ai Dirigenti sportivi, ai Tecnici ed agli Atleti nonché ad ogni altro tesserato, qualunque sia la loro funzione o posizione, direttamente o per interposta persona, è tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici a cui partecipino compagini italiane, ivi inclusa le Rappresentative Nazionali.

20.3 I Dirigenti sportivi, i Tecnici, gli Atleti ed ogni altro tesserato, qualunque sia il loro inquadramento giuridico ovvero livello funzionale, riconoscono a titolo di prevenzione che la semplice appartenenza all’ordinamento sportivo impone il rigoroso rispetto del divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche extra calcistici.

20.4 Costituiscono violazioni del presente Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte in materia di scommesse sportive:

a) la dazione e/o semplice offerta di dazione di danaro o altra utilità, anche se non economicamente quantificabile, sia a membri della propria società sportiva che di altre società sia, ancora, di terzi, se finalizzata alle scommesse;

b) l’esercizio di condizionamenti, sia morali sia fisici, su soggetti tesserati e non, finalizzati al match fixing, anche in termini di mero tentativo;

c) la semplice partecipazione di Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati a sodalizi fra più soggetti operanti nell’ambito delle scommesse sportive nel rispetto del divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto, anche se occasionale e/o in forma strettamente privata e personale, con soggetti legati ad organizzazioni che abbiano interessi o gestiscano match fixing.

20.5 Costituisce violazione di gravità assoluta la commissione dei fatti da parte dei Dirigenti o soggetti apicali delle Società sportive. Costituisce, altresì, violazione di gravità assoluta l’omessa immediata denuncia alla Procura Federale dei fatti sopra descritti da parte dei soggetti Destinatari del presente Codice ne vengano a conoscenza.

Fermo restando quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva in tema di scommesse sportive, i fatti relativi a tali condotte dovranno essere comunicati anche al Comitato.